Consulenza fiscale

Il Csv Poiesis offre un servizio di consulenza legislativa, fiscale e di progettazione.
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Condono per il 5x1000 degli anni 2009, 2010 e 2011

on 04 Maggio 2012.

I termini per l'integrazione documentale delle domande di iscrizione al 5 per mille regolarmente presentate dai soggetti aventi diritto per gli esercizi finanziari 2009, 2010, 2011 sono stati prorogati al 31 maggio 2012. A stabilirlo è il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 27-4-2012.
Tale decreto prevede che per il 2010 e il 2011 gli enti del volontariato possano procedere all'integrazione documentale e rientrare nell'elenco dei beneficiari se in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al beneficio alla data rispettivamente del 7 maggio 2010 e del 7 maggio 2011 e abbiano presentato la domanda di iscrizione entro il termine rispettivamente del 30 giugno 2010 e del 30 giugno 2011. 
Per il 2009 l'integrazione e il successivo inserimento nelle liste dei beneficiari non viene correlato ad alcuna indicazione di termini temporali della procedura precedentemente avviata.

Il CSV Poiesis, come negli anni passati, è a disposizione delle associazioni per avere informazioni o assistenza, chiamando allo 0831.515800.

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L’agevolazione fiscale sulle erogazioni liberali in favore delle Onlus: un motivo in più per sostenere il mondo del volontariato

on 19 Luglio 2011.

Come noto, la legislazione fiscale  vigente prevede tutta una serie di misure agevolative e di favore i cui  destinatari diretti  sono  le organizzazioni non profit avente la qualifica di  Onlus, tra cui le organizzazioni di volontariato costituite ai sensi della Legge 266/91 ed  iscritte al registro regionale del volontariato, le quali assumono la qualifica di “Onlus di diritto”.  Nel caso di erogazioni liberali in favore di tali soggetti, il beneficio fiscale si trasferisce in  favore dei contribuenti eroganti (imprese e privati), i quali,   trovandosi nelle condizioni  di poter fruire di interessanti  sgravi fiscali (deduzioni  e detrazioni) in sede di dichiarazione dei redditi, sono “stimolati” da tali benefici  a sostenere il mondo del non profit.                                                                                             Prima di esaminare l’argomento, è importante individuare con esattezza il concetto di :
- Deduzione fiscale;
- Detrazione fiscale;
- Erogazione liberale;
La deduzione consiste in un abbattimento del reddito imponibile del contribuente ai fini della tassazione diretta (Irpef-Ires). Ad es., una persona fisica che, in base al reddito annuo prodotto, sconta un’aliquota massima a titolo di Irpef  pari al  38%, effettuando un’ erogazione liberale di € 2.000 in favore di una associazione di volontariato - Onlus, otterrà un risparmio fiscale di € 760, pari al 38 % dell’importo erogato.
La detrazione consiste nell’abbattimento dell’imposta lorda dovuta da un contribuente, nella misura  fissa stabilita dalla legge; attualmente, tale detrazione è attestata al  19%. Quindi, rifacendosi all’esempio precedente, il risparmio d’imposta sarebbe di  € 380 (19% di € 2.000).
Pertanto, mentre la deduzione abbatte a monte  il reddito da sottoporre poi  a tassazione, la detrazione abbatte in misura fissa  l’imposta già calcolata sul reddito prodotto.
L’erogazione liberale è un contributo volontario e spontaneo che una persona fisica (privato o impresa) o una società destina ad un Ente non profit, senza riceverne in cambio alcuna controprestazione e senza che vi sia costretto da qualsivoglia disposizione, accordo o contratto.
Pertanto, a titolo esemplificativo,  le quote di ammissione o associative versate ad una Associazione per disposizione statutaria, non possono essere considerate erogazioni liberali.
La legge opera una distinzione a seconda che l’erogazione liberale  avvenga in denaro o in natura.

Le erogazioni liberali in denaro si distinguono in:
1. Erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche a favore di Onlus (art. 15 comma 1, lett. i-bis del T.u.i.r.): sono detraibili dall’imposta lorda per il 19% del loro ammontare per un importo non superiore ad €  2.065,83, (il risparmio è quindi, anche in caso di donazioni superiori ad € 2.065,83, di  massimo € 393).
2. Erogazioni liberali in denaro effettuate da imprese e società a favore di Onlus (art. 100 comma 2, lett. h del  Testo Unico imposte sui redditi - T.u.i.r.): sono deducibili dal reddito di impresa per un  importo non superiore   ad   €  2.065,83   o al 2% del reddito di impresa dichiarato.

Le erogazioni liberali in natura possono consistere in:
1. Spese relative a lavoratori dipendenti utilizzati per prestazioni di servizio a favore di Onlus (art. 100 comma 2, lett. i del T.u.i.r.): sono deducibili dal reddito di impresa le spese sostenute per lavoratori dipendenti “distaccati” - purché assunti a tempo indeterminato - che prestano la propria opera a favore di una Onlus. Tali spese possono essere dedotte nella misura del cinque per mille delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultanti dalla dichiarazione dei redditi dell’impresa o della società.  E’ quindi possibile che delle aziende “distacchino” del personale specializzato presso una Onlus, con pieno adempimento di tutti gli obblighi tributari e previdenziali, deducendo il costo del lavoro dal proprio imponibile fiscale, nella misura sopra indicata.
2. Cessioni gratuite di beni (art. 13, comma 2 e 3  del D.lgs. 460/97):le imprese che producono o scambiano derrate alimentari o prodotti farmaceutici possono cedere gratuitamente alle ONLUS tali beni, senza che le cessioni siano considerate ricavi. Si deve trattare di beni esclusi dal circuito commerciale a causa del confezionamento difettoso o per altre cause che ne diminuiscano o azzerino il valore commerciale, senza per questo risultare inutilizzabili.
Sono tali, ad esempio, i prodotti che, a causa della vicina scadenza, non possono essere immessi nel circuito commerciale. È inoltre possibile per le imprese cedere gratuitamente beni diversi dalle derrate alimentari e dai prodotti farmaceutici, purché si tratti di beni alla cui produzione o al cui scambio è volta l’attività dell’impresa; il costo specifico di tali beni non deve però essere superiore ad € 1.032,91, dove per costo specifico si intende quello “nel quale rientrano tutti i costi sostenuti dall’impresa per la realizzazione del bene stesso.
Per poter fruire di tali agevolazioni, l’impresa cedente deve dare preventiva comunicazione della cessione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al competente Ufficio delle Entrate (a meno che non si tratti di beni facilmente deperibili o di modico valore, nel qual caso l’impresa è esonerata dall’obbligo di comunicazione). La stessa deve, inoltre, annotare nei registri previsti ai fini Iva o in apposito prospetto, la quantità e la qualità dei beni gratuitamente ceduti per ogni mese solare. La Onlus che riceve i beni deve redigere e consegnare all’impresa cedente apposita dichiarazione che attesti il proprio impegno ad utilizzarli direttamente ed esclusivamente per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali.
Una  recente  ed  interessante  agevolazione fiscale è prevista dalla Legge 14 maggio 2005, n. 80,  (c.d. “più  Dai  meno  Versi”) , che  introduce,  a partire dal 17/03/2005,  un nuovo regime di deducibilità delle erogazioni liberali effettuate a favore di Onlus  e altri organismi del Terzo settore.
I Soggetti che possono beneficiare delle deduzioni fiscali di Tale regime sono:
- Le Persone fisiche soggette all’IRPEF
- Gli Enti soggetti all’IRES (società, enti commerciali e non commerciali).
I Soggetti beneficiari delle erogazioni liberali possono essere:
- Le Onlus
- Le Associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dalla L. 383/2000;
- Le Fondazioni e associazioni che svolgono attività di tutela, promozione e valorizzazione di  beni di interesse  artistico, storico e paesaggistico.

Le erogazioni liberali possono essere effettuate in denaro e in natura e dedotte nel limite del 10% del reddito complessivamente dichiarato e comunque nella misura massima di € 70.000  annui.  Per poter legittimamente  fruire in dichiarazione dei redditi  di tutte le agevolazioni esaminate, che sono alternative tra loro a scelta del contribuente, è necessario che, per   le erogazioni in denaro,  i versamenti vengano inderogabilmente effettuati (per chiare ragioni antielusive e di controllo) utilizzando uno dei seguenti sistemi di pagamento:
- Canale bancario (bonifico, assegno bancario/circolare, carte di credito, bancomat)
- Canale  postale (c/c postale,  vaglia, ecc.);
è inoltre necessario che l’Associazione beneficiaria rilasci apposita dichiarazione attestante l’entità dell’erogazione ricevuta e le generalità complete del donante.
Per le erogazioni in natura, ai fini della rilevazione dei limiti indicati, si dovrà considerare il valore normale del bene (eventualmente periziato), inteso come il corrispettivo mediamente praticato per i beni similari in condizioni di libera concorrenza.
Anche in questo caso il donante avrà cura di acquisire, a comprova della avvenuta donazione e della congruità del valore conferito al bene ed  in aggiunta alla documentazione che ne attesta il valore, una ricevuta emessa dall’ente ricevente contenente la descrizione analitica e dettagliata dei beni donati con l’indicazione dei  valori attribuiti.

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Tutoraggio contabile-amministrativo gratuito per le Associazioni

on 19 Luglio 2011.

Le associazioni di volontariato, in quanto enti associativi non-profit, sono tenute a rispettare alcuni obblighi formali, pena la perdita  di tutte le notevoli agevolazioni ad esse riservate. In particolare,  è fatto obbligo a tali realtà associative di tenere un’ ordinata prima nota delle operazioni di gestione effettuate nel corso dell’anno, con la conseguente redazione, entro 4 mesi dal termine di ciascun esercizio sociale, di un bilancio o rendiconto di gestione, dal quale si possa evincere con chiarezza la consistenza patrimoniale dell’Associazione, nonché le entrate ed uscite riscontratesi nel corso dell’anno, distinte per categorie omogenee. Inoltre, esse sono tenute all’istituzione e regolare tenuta ed aggiornamento dei libri sociali, la cui correttezza e puntualità nella redazione permette, unitamente all’impianto contabile di cui sopra,  di qualificare ed inquadrare un Ente associativo non commerciale come tale, superando insidiose presunzioni di commerciabilità delle operazioni effettuate, contestate dagli eventuali soggetti verificatori in caso di mancata istituzione o irregolare tenuta. Il Csv Poiesis della provincia di Brindisi, per venire incontro a tali esigenze, predisporrà un servizio gratuito di tutoraggio in tema di impianto e  tenuta dei libri sociali, della  contabilità e redazione del bilancio, che prevede l’organizzazione in favore delle Associazioni aderenti all’iniziativa  di una consulenza formativa specializzata tramite   un percorso integrato di verifica preliminare, inquadramento e tutoraggio contabile-amministrativo. Il tutoraggio, della durata complessiva per ciascuna Associazione non superiore a 12 mesi,  sarà reso in favore di un massimo di  n. 20 associazioni ad annualità, al fine di offrire un servizio quanto più qualificato e professionalizzante possibile. Alle associazioni che momentaneamente non potranno fruire direttamente del servizio, sarà comunque assicurata la partecipazione a tutti gli eventi formativi e seminariali sul tema organizzati dal Csv Poiesis.

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Gestione, obblighi ed agevolazioni: un utile vademecum

on 19 Luglio 2011.

Nicola Campanella, 43 anni, dottore commercialista, invece è il consulente fiscale. A lui chiediamo soprattutto obblighi, diritti e doveri nella sua materia.
Come può finanziarsi una O.d.V.?
“Possono ritrarre le risorse economiche (art. 5 L. 266/91) da contributi degli aderenti; contributi di privati; contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; contributi di organismi internazionali; donazioni e lasciti testamentari; rimborsi derivanti da convenzioni; entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali. In relazione ai contributi di privati, segnalo la particolare importanza e diffusione che sta assumendo negli ultimi 2 anni l’agevolazione fiscale del cosiddetto “5 per mille”, che speriamo il Governo vorrà presto porre  come misura fiscale a regime, superando l’attuale ed incerto strumento della riconferma anno per anno nella legge finanziaria”.
Come si ottiene la registrazione dell’atto costitutivo e dello statuto?
“Sottolineo, come puntualmente precisato dal mio collega, Avv. Corbascio, che la registrazione dell’atto costitutivo e dello statuto, pur non essendo  obbligatoria, è indispensabile ai fini dell’ iscrizione nel registro regionale del volontariato e del conseguente ottenimento  della qualifica di Onlus di diritto, status questo  che permette alle Odv di usufruire di notevoli agevolazioni di natura fiscale. Premesso ciò, la registrazione avviene presentando duplice copia in bollo  dell’atto costitutivo e dello statuto presso l’ Agenzia delle Entrate, la quale provvederà all’adempimento dietro versamento di un’imposta fissa di registro di € 168. Contestualmente, si chiederà  l’attribuzione del codice fiscale mediante apposita modulistica da presentare sempre all’Agenzia delle Entrate”.
Quali sono le notevoli agevolazioni fiscali a cui faceva riferimento?
“Le Odv iscritte nel registro regionale del volontariato, in quanto “Onlus di diritto”, beneficiano in primis delle  agevolazioni fiscali previste dall’art. 8 della L. 266/91: esenzione da imposta di bollo e registro; esenzione da ogni imposta su donazioni, attribuzioni di eredità o di legato; irrilevanza Iva delle  operazioni attive effettuate (cessioni di beni e prestazioni di servizi); esenzione Ires per i proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali. Godono, inoltre, della possibilità di beneficiare dell’agevolazione del “5 per mille”, cui ho fatto cenno prima. Rimarco la circostanza che le Odv non iscritte nel  registro regionale del volontariato non assumono la qualifica di Onlus e, pertanto, non possono godere delle predette agevolazioni. E’ dunque fondamentale che le Odv giungano quanto prima all’ottenimento di  detta iscrizione.
Qual è quindi l’iter per ottenere l’iscrizione di una O.d.V. nel registro regionale del volontariato?
L’iter è esplicitamente previsto da ciascuna legge  regionale di attuazione delle norme sul volontariato; in Puglia, la legge  è la n ° 11 del 16/03/1994, che all’art. 2 prevede  le norme per ottenere l’iscrizione; in particolare, è necessario che la Odv proponente sia costituita da almeno un anno e sia operativa. Inoltre, tra la documentazione da produrre, è necessario allegare, tra gli altri, l’ultimo bilancio consuntivo approvato ed una relazione sull’attività e sull’articolazione dell’organizzazione.
Esistono obblighi particolari in tema di Bilancio?
“Tutte le associazioni, pur non svolgendo attività commerciali, devono redigere ed approvare un rendiconto finanziario in cui figurano, distinte per voci, le entrate e le uscite sostenute nell’anno. Per le Odv, in particolare, tale formalità  è prevista dall’art. 3 della L. 266/91, il quale prevede espressamente l’obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, contributi o lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell’assemblea”.