Consulenza legale

L'Area offre servizi di consulenza e assistenza relative:
· alle attività interne dell’associazione di volontariato (costituzione dell’organizzazione, redazione e modifiche dello statuto, atti assembleari ordinari e straordinari, adempimenti privacy, stipula di polizze assicurative, etc.)
· ai rapporti con la Pubblica Amministrazione (iscrizione nei registri delle organizzazioni di volontariato, convenzioni con enti pubblici, istanze di accesso ai documenti amministrativi, autocertificazioni, richiesta del codice fiscale, registrazione atti presso l’Agenzia delle Entrate, etc.)
· ai rapporti con i privati (contratti, responsabilità dell’associazione o degli amministratori, polizze assicurative, preorientamento nel caso di contenzioso, etc.)
Documentazione
vengono raccolti, e messi a disposizione delle associazioni, documenti e dati, anche relativi alle attività di volontariato locale e nazionale. Sono disponibili, ad esempio:
· modulistica;
· bandi;
· banche dati di legislazione comunitaria, nazionale e regionale, giurisprudenza, circolari;
· indici cronologico e per argomenti della legislazione sul Terzo Settore;
· testi e riviste sugli enti non profit;
· pubblicazioni di organizzazioni di volontariato e di Centri di Servizio per il Volontariato;
· biblioteca storica di riviste edite da soggetti del Terzo Settore o comunque d’interesse sociale
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Le riforme a singhiozzo sul Terzo Settore

on 19 Luglio 2011.

Il  recente scioglimento delle Camere a seguito della crisi del Governo Prodi ha determinato negative ripercussioni sul processo di revisione delle norme sul Terzo Settore. E’ ormai da anni che gli  operatori sociali invocano modifiche alla disciplina vigente, suggerite dall’evolversi delle dinamiche della società e dell’economia, ma anche dalla sperimentazione sul campo delle innovative leggi  sugli enti non profit introdotte negli anni Ottanta e Novanta.
Subiscono così l’ennesima battuta d’arresto l’iter di riforma della L. 11 agosto 1991 n. 266

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I flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari per il 2007

on 19 Luglio 2011.

Il 30 ottobre scorso il Presidente del Consiglio dei Ministri ha firmato il decreto che individua la quota di lavoratori extracomunitari non stagionali da ammettere nel territorio italiano per l’anno 2007, provvedimento, com’è noto, previsto dal Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e le norme sulla condizione dello straniero. I cittadini stranieri che possono beneficiare quest’anno di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro sono 170.000. Di questi, la gran parte potranno essere ammessi per lo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato, altri, in minor misura, per lavoro autonomo. In particolare, 47.100 potranno essere i lavoratori subordinati provenienti dai Paesi con i quali l’Italia ha sottoscritto o sta per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria (ad esempio, potranno essere ammessi 8.000 egiziani, 6.500 moldavi, 4.500 albanesi, 4.500 marocchini, 4.000 tunisini, 3000 cittadini del Bangladesh ed altrettanti dello Sri Lanka, etc.) e 110.900 quelli provenienti da altri Paesi. E’ da rilevare che i titolari di un permesso di soggiorno per motivi di studio, lavoro stagionale e tirocinio hanno facoltà di chiederne la conversione in permesso per lavoro subordinato non stagionale. I lavoratori autonomi che faranno richiesta del permesso di soggiorno, poi, dovranno appartenere ad una delle seguenti categorie: ricercatori, imprenditori che svolgono attività di interesse per l’economia italiana, liberi professionisti, soci o amministratori di società non cooperative, artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale. Importanti novità sono previste quest’anno in ordine alla procedura da seguire: la modulistica è stata semplificata e soprattutto l’invio delle domande di permesso potrà avvenire esclusivamente per via telematica, dunque tramite internet, a cura dei datori di lavoro o di associazioni di categoria, di sindacati e di patronati che hanno siglato protocolli d’intesa con il Ministero dell’Interno e con il Ministero della Solidarietà Sociale.
I termini iniziali per l’invio delle richieste sono così differenziati:
1) dalle ore 8,00 del 15° giorno successivo alla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale (prevista per il 30 novembre), per i lavoratori provenienti da Paesi con i quali vigono accordi di cooperazione in materia migratoria;
2) dalle ore 8,00 del 18° giorno successivo alla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale per i lavoratori provenienti da Paesi diversi da quelli di cui al n.1) che intendano prestare attività nei settori del lavoro domestico e dell’assistenza alla persona;
3) dalle ore 8,00 del 21° giorno successivo alla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale per i lavoratori provenienti da Paesi diversi da quelli di cui al n.1) che intendano prestare attività in tutti i restanti settori.
Ulteriori informazioni potranno essere reperite sul sito www.interno.it.

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LEGALE/ I requisiti di legge per considerarsi Organizzazioni di Volontariato ...

on 19 Luglio 2011.

Sergio Corbascio, 38 anni, avvocato, è il consulente legale del CSV Poiesis. Con lui iniziamo il cammino nel cosiddetto Terzo Settore, partendo dalle informazioni base necessarie a comprendere come muoversi all’interno del mondo del Volontariato.
Che cosa è una organizzazione di volontariato?
“Ogni organismo liberamente costituito allo scopo di svolgere attività senza fini di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà, avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti (artt. 2 e 3 L. 266/91)”.
Come si costituisce ?
“Con atto scritto (scrittura privata, scrittura privata con sottoscrizione autenticata, atto pubblico cioé atto notarile). Potrebbe costituirsi anche con semplice accordo verbale degli aderenti, ma ciò determinerebbe, oltre che problemi di incertezza sul contenuto dell’accordo costitutivo, l’impossibilità di iscriversi nel registro regionale delle Odv, come anche quella di ottenere il riconoscimento della personalità giuridica (formalità che richiede la costituzione necessariamente con atto pubblico)”.
Quali sono i requisiti dell’atto costitutivo e dello statuto?
“La costituzione si realizza mediante l’accordo degli aderenti e la redazione/sottoscrizione dell’atto costitutivo e dello statuto, che devono obbligatoriamente contenere (art. 3 L. 266/91), tra l’altro, il riferimento a: assenza di fini di lucro, democraticità della struttura, effettività e gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli aderenti, criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti, obblighi e diritti degli aderenti”.
In che forma giuridica costituire un’organizzazione di volontariato ?
E’ per lo più quella dell’associazione, anche se la legge (art. 3 L. 266/91) parla genericamente di forma giuridica che le Odv ritengono “più adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico”. Da ciò si desume la certa incompatibilità della Odv con la forma di qualunque società che presuppone l’esercizio di una attività economica allo scopo di dividere gli utili ed invece la possibilità, seppure con qualche riserva, di costituire la Odv con la forma delle fondazioni e dei comitati.
Conviene iscriversi al registro regionale delle organizzazioni di volontariato?
“L’Odv che voglia beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dalla L. 266/91, accedere ai contributi pubblici, nonchè stipulare le convenzioni con enti pubblici, acquisire di diritto la qualifica di Onlus, deve provvedere alla propria iscrizione nel registro regionale generale delle organizzazioni di volontariato (art. 6 L. 266/91 e art. 2 L.R. 11/94)”.
Vi è l’obbligo di assicurare i soci ?
“Ancora, le organizzazioni di volontariato devono (art. 4 L. 266/91) stipulare assicurazione per i propri aderenti (oltre che, naturalmente, gli eventuali dipendenti) contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato e per la responsabilità civile verso i terzi”.
Quali documenti deve tenere un’organizzazione di volontariato?
“E’ buona norma che le Odv gestiscano la tenuta dei seguenti libri: libro dei soci, libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea, libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio (o Comitato) Direttivo o del Consiglio di Amministrazione, libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo (ove istituito), libro/registro di cassa”.